Art. 3.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento all'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2006, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per l'assunzione di ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 1.